30 Gennaio 2024 - 11:45:35

di Tommaso Cotellessa

Il Tar dell’Aquila ha rigettato il ricorso dei 12 comuni abruzzesi che avevano impugnato le delibere del Consiglio Direttivo con le quali l’Ente di Governo d’Ambito Abruzzese (ERSI) aveva preso atto dell’insussistenza dei requisiti per la gestione autonoma del servizio idrico integrato.

Le sentenze del 12-18 gennaio 2024, infatti, confermano la piena legittimità dell’operato dell’ERSI e si segnalano per costituire le prime pronunce del Giudice Amministrativo così approfonditamente motivate sull’analisi delle disposizioni invocate dai Comuni, in linea con il parere del Ministero dell’Ambiente e del Territorio 18 aprile 2016, e con le posizioni espresse negli anni da Ente di Governo dell’Ambito e Regione Abruzzo sul tema.

Il Tar ha difatti sancito che non è mai possibile considerare “già istituite” le gestioni dirette comunali del
servizio idrico “le quali non abbiano ricevuto il previo consenso dell’Ente di governo d’ambito competente” e che “la gestione salvaguardata dovrebbe costituire una vera e propria eccellenza che diventerebbe interesse collettivo tutelare e garantire. È allora gioco forza necessario riconoscere che le gestioni autonome che non risultano adeguate a standard di eccellenza non meritano di derogare alla gestione unica che invece è costantemente controllata e monitorata dal regolatore ARERA e soggiace ad una serie di obblighi e sanzioni anche tariffarie a tutela dell’utenza, in caso di mancato rispetto degli standard”.

Le sentenze nella ricostruzione del quadro di riferimento normativo sul tema hanno sottolineato che “Nel codificare il principio di unicità della gestione, il legislatore ha inteso così assicurare il soddisfacimento dell’esigenza fondamentale di superare la frammentarietà delle gestioni locali del servizio idrico e le conseguenti diseconomie di scala, nella necessità altrettanto fondamentale di allinearsi alla normativa europea sulla qualità delle acque e sulla tutela dagli inquinamenti.” E per quanto attiene le istruttorie dell’ERSI, le sentenze hanno evidenziato che “La disamina dei dati forniti dal Comune è stata compiuta alla luce dei parametri forniti dalle disposizioni legislative, dalle deliberazioni ARERA e dalle indicazioni del Ministero dell’Ambiente. Dei parametri utilizzati dall’ERSI al fine di accertare o meno la sussistenza dei requisiti per la salvaguardia, ha dato dettagliatamente conto il medesimo provvedimento impugnato. Con riferimento alla Tabella trasmessa dal Comune ricorrente, l’Ente ha dovuto rilevare l’insussistenza dei requisiti che consentono l’eccezione alla regola della Gestione unitaria per più concorrenti ordini di ragioni, tutte autonomamente in grado di sostenere la legittimità del diniego gravato.”

I comuni coinvolti nella vicenda sono: Alfedena, Anversa, Barete, Barrea e Villetta Barrea, Calascio, Canistro, Capitignano, Castel del Monte, Civitella Roveto, Fano Adriano, Rocca Pia e San Valentino in Abruzzo Citeriore