Nomine e inconferibilità, il pasticcio del centrodestra regionale: la nota del vicepresidente del Consiglio Regionale Blasioli
18 Dicembre 2024 - 18:51:36
nostro voto contrario la Deliberazione n. 193 con cui vengono tolte le
funzioni gestionali al dirigente capo di gabinetto della Presidenza del
Consiglio, funzioni che gli erano state precedentemente attribuite con
la deliberazione n. 102 del 23 luglio 2024.
Ricostruiamo le tappe della vicenda. Il pasticcio nasce dal fatto che il
nuovo dirigente capo di gabinetto, nominato con decreto del Presidente
del Consiglio regionale n. 41 del 15 novembre 2024, era ed è componente
del CREA: la Fondazione Eventi del Consiglio regionale. Per cui, in base
alla Legge Severino, si pone un problema di inconferibilità a causa del
necessario anno di raffreddamento prima di poter assumere un nuovo
incarico.
In più occasioni, sia in Ufficio di Presidenza che nel dibattito in
Consiglio, siamo intervenuti sulla Fondazione Eventi del Consiglio
Regionale – istituita con L.R. 25 gennaio 2024 n. 4 e formata da tre
componenti, nominati in tutta fretta dalla sola maggioranza qualche ora
prima delle elezioni regionali del 10 marzo 2024 – mettendo in evidenza
non solo la mancata rappresentatività dell’opposizione per un incarico
che ricordo essere gratuito, ma anche la gestione altalenante di taluni
eventi a seconda della luna di miele in seno alla maggioranza.
La gestione degli eventi propri della Presidenza del Consiglio
regionale, ovvero Festival Dannunziano, Festival della Transumanza e
Festival del Medioevo, è passata dal Consiglio alla Giunta (in
particolare all’Assessorato alla Cultura), che però si è servito del
CREA per l’organizzazione degli eventi legati al Giubileo 2025, come da
recentissima Delibera n. 803 del 03 dicembre 2024. Fa strano quindi
sentire il Presidente del Consiglio regionale tuonare contro la Giunta
regionale per il commissariamento di ARAP, che non garantirebbe nel cda
la presenza delle minoranze, salvo poi vietare la partecipazione alle
minoranze proprio nel CREA, che fa parte proprio del massimo organo
rappresentativo del Consiglio regionale.
Non è esente da critiche neanche il percorso che ha portato ieri
l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale a esprimersi sulla
deliberazione n. 193. Intanto, l’integrazione dell’ordine del giorno è
avvenuta a sera inoltrata del giorno precedente la convocazione, quando
era difficile approfondire la questione e gli uffici erano ormai chiusi.
Solo allora abbiamo ricevuto la proposta di Deliberazione che intendeva
rimuovere al dirigente capo di Gabinetto le funzioni gestionali
attinenti al Gonfalone e alla gestione giuridica del personale delle
segreterie politiche. Ma il motivo che ha determinato questa inversione
di rotta rispetto alla Deliberazione n. 102 non era affatto esplicitato.
La ragione va ricercata in un recentissimo parere dell’Anac, sicuramente
sconosciuto ai componenti di opposizione dell’Ufficio di Presidenza e
non richiamato nell’atto da deliberare, espresso lo scorso 28 novembre
su richiesta del Responsabile dell’anticorruzione del Consiglio
regionale. Il dirigente in questione infatti, con la nota del 23 ottobre
2024, aveva interrogato l’Autorità nazionale anticorruzione per avere
conferma delle precedenti pronunce sull’applicabilità delle norme in
materia di inconferibilità, in particolare il Provvedimento n. 4 del 10
giugno 2015, escludendo dall’ambito della disciplina gli incarichi di
responsabile degli uffici di diretta collaborazione degli organi di
indirizzo politico. Tuttavia nella nota chiariva che «le competenze del
Gabinetto di Presidenza del Consiglio regionale dell’Abruzzo definite
con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 102 del 23 luglio 2024
(All. A) si sostanziano esclusivamente in funzioni di diretta
collaborazione e supporto all’organo politico, risultando prive di
qualunque competenza programmatoria e gestoria».
Questo passaggio, che ritroviamo anche nel Decreto di nomina, è stato
invece smentito da Anac, che ha riconosciuto in questi poteri gestori la
figura tipica della funzione dirigenziale, e quindi l’inconferibilità.
La diversità di vedute tra il richiedente e l’Autorità nazionale
anticorruzione ci fa sorgere qualche dubbio, e alimenta una serie di
quesiti che ho chiesto vengano inseriti nel verbale dell’ufficio di
Presidenza del 17 dicembre.
Perché il nuovo Direttore, scelto recentemente proprio nella figura del
Responsabile dell’anticorruzione, non ha atteso la risposta dell’ANAC
che aveva chiesto? Che fine faranno gli atti che nel frattempo il
dirigente ha compiuto e che da oggi non può più compiere? Qualcuno ha
comunicato ad Anac che prima del parere reso si è proceduto comunque
alla nomina? È sufficiente aver rimosso i poteri gestori del dirigente
per far venire meno una inconferibilità che è stata ormai violata?
Perché nella deliberazione n. 193 del 16/12/2024 non si legge del Parere
Anac? Il Responsabile dell’anticorruzione, che è anche Direttore
amministrativo, comunicherà la nomina a dirigente di una persona che da
parere è inconferibile? Aver tolto le funzioni gestionali al dirigente,
circostanza che non elimina la violazione dell’inconferibilità ma che
sostanzia la qualifica dirigenziale, non determina un danno erariale?
Infine, il direttore amministrativo che deve tutelare con il suo lavoro
anche le responsabilità dell’Ufficio di Presidenza, una volta diventato
direttore amministrativo può ancora ricoprire il ruolo di responsabile
dell’Anticorruzione che gli era stato affidato? Interrogativi finora
senza risposta che hanno determinato il mio voto contrario