13 Ottobre 2025 - 12:19:33
di Redazione
Le associazioni Appennino Ecosistema, Salviamo l’Orso, Lega Italiana Protezione Uccelli, Altura Wwf Abruzzo e Rewilding Apennines hanno inviato una formale diffida al Comune di Magliano de’ Marsi, all’associazione sportiva dilettantistica Usa Sporting Club Avezzano e, per conoscenza, al Reparto carabinieri biodiversità di Castel di Sangro, al gruppo carabinieri forestale dell’Aquila e all’ente Parco Naturale Regionale Sirente Velino, per scongiurare la realizzazione della gara competitiva “Skyrace del Maglio” in programma il prossimo 19 ottobre.
Secondo le associazioni, infatti, «le aree naturali protette devono essere fruite in punta di piedi, per osservare con rispetto la natura e non per manifestazioni sportive fini a se stesse».
Nel documento le associazioni avvertono che, se la manifestazione si svolgesse nonostante la mancata autorizzazione da parte dell’autorità di gestione della Riserva naturale orientata “Monte Velino” e l’attivazione della necessaria procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale di livello II (valutazione appropriata), «potrebbero esserci gravi conseguenze penali per gli organizzatori e le amministrazioni che autorizzassero la manifestazione. Infatti, le normative vigenti nella R.N.O. “Monte Velino” (L. n. 394/1991, D.M. n. 427/1987 e D.M. 15/12/1984, Disposizioni del Reparto Carabinieri Biodiversità di Castel di Sangro del 23/10/2019) non consentono lo svolgimento di manifestazioni sportive come quella in oggetto. Lo svolgimento della manifestazione competitiva di corsa di montagna è programmato nel pieno del territorio della Riserva Naturale Orientata “Monte Velino”, in quello del Parco Naturale Regionale Sirente Velino e dell’area della Rete Natura 2000 dell’Unione Europea Zona di Speciale Conservazione IT7110206 ‘Monte Sirente e Monte Velino’, dove sono presenti numerosi habitat e specie di interesse dell’Unione Europa, alcuni dei quali prioritari e considerati in stato di conservazione inadeguato o addirittura cattivo. Tra le pressioni/minacce sullo stato conservazione di questi habitat e di queste specie sono citati, nelle misure di conservazione sito- specifiche obbligatorie per legge (approvate con D.M. del 28/12/2018) gli Sport e i divertimenti all’aria aperta (attività ricreative)».
«Appare quindi chiaro che le attività preparatorie e quelle di svolgimento della manifestazione programmata sono idonee, almeno potenzialmente, a provocare un deterioramento dello stato di conservazione delle specie e/o degli habitat, mettendo quindi in pericolo lo stato dell’ecosistema, della biodiversità, della flora o della fauna», aggiungono.
Nella diffida, le associazioni ricordano che «tra gli obblighi previsti nelle Misure di conservazione sito-specifiche per la predetta ZSC (approvate con D.M. del 28/12/2018), è prevista la ‘Regolamentazione delle manifestazioni turistico/sportive, per minimizzare e/o eliminare il disturbo alla fauna in aree e periodi sensibili’, e che tale obbligo è stato soddisfatto dalle Autorità di gestione della ZSC adottando il ‘Disciplinare per lo svolgimento delle manifestazioni e delle competizioni sportive a basso impatto ambientale nel territorio del Parco Naturale Regionale Sirente Velino (Delib. Cons. Dir. del Parco del 01/03/2022), che esclude esplicitamente il territorio della R.N.O. Monte Velino, ove lo stesso obbligo sarà soddisfatto attraverso l’approvazione del Piano di gestione della Riserva Statale “Monte Velino”. In base a tale Piano di gestione, formalmente proposto dal Reparto Carabinieri Biodiversità di Castel di Sangro e condiviso anche con le associazioni durante le relative consultazioni avvenute all’inizio del corrente anno, ma non ancora vigente, le manifestazioni sportive potrebbero essere autorizzate, limitatamente alla zona C (Area di protezione) della Riserva stessa».
Le associazioni sottolineano che alla data di oggi «non risulta ancora né attivata né conclusa la necessaria procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale di livello II (valutazione appropriata) relativa alla manifestazione, oltremodo necessaria, in quanto lo Screening di livello I non è sufficiente a dimostrare che, al di là di ogni ragionevole dubbio, le azioni previste durante la manifestazione in oggetto non sono idonee ad incidere negativamente, almeno potenzialmente, sugli habitat e le specie, in particolare su quelli prioritari ed in stato di conservazione inadeguato o cattivo, così come previsto dalle vigenti Linee guida nazionali(del 2019) e regionali (del 2021) sulla V.Inc.A.. L’eventuale parere motivato di non incidenza ambientale significativa deve essere pubblicato sul sito web dell’Autorità competente (cosa ancora non avvenuta) e deve essere formulato sulla base di istruttoria compiuta da parte di un’Autorità competente per la V.Inc.A. in possesso di adeguate competenze tecnico-scientifiche (che non possono di certo essere possedute dall’Amministrazione Comunale di Magliano de’ Marsi), come anche confermato dalla recente sentenza del T.A.R. Abruzzo del 10/07/2025».
«Se la manifestazione dovesse svolgersi ugualmente – concludono – potrebbero configurarsi gravi reati a carico degli organizzatori, quali quelli previsti dal D.lgs. n. 42/2004, art. 181, c. 1 (Codice del paesaggio – interventi eseguiti in assenza di autorizzazione in area vincolata, con le sanzioni della L. n.
47/1985, art. 20) e dagli artt. 733-bis (Distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto), 727-bis (Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette) e 452-quinquies (delitti colposi contro l’ambiente) del codice penale, per aver posto in essere condotte colpose dalle quali è derivato il pericolo di deterioramento o compromissione degli habitat e delle specie di interesse dell’Unione Europea presenti nelle località ove è previsto lo svolgimento della manifestazione. Inoltre, potrebbero emergere chiare responsabilità penali anche a carico delle eventuali altre amministrazioni che dovessero autorizzarla illegittimamente (favoreggiamento reale, art. 379 del codice penale)».