Ricostruzione privata, sospesi i termini in presenza di cause impeditive
23 Settembre 2026 - 16:47:35
Sospensione dei termini quando cause oggettive, documentate e
indipendenti dalla
volontà degli interessati impediscono di procedere con la ricostruzione
privata. È una
delle principali novità introdotte dalla modifica all’Ordinanza 272 del
4 maggio 2026,
condivisa nella Cabina di coordinamento sisma. Il provvedimento proroga
inoltre dal
30 settembre al 30 novembre 2026 il termine per il deposito del
contratto di incarico
al professionista per tutti coloro che non abbiano ancora presentato la
domanda di
contributo.
La nuova disciplina concede più tempo ma soprattutto punta a evitare che
impedimenti sui quali i proprietari non possono intervenire possano
determinare
conseguenze pregiudizievoli sul diritto al contributo. La sospensione
riguarda
innanzitutto gli edifici privati, compresi edifici singoli, aggregati,
interventi unitari e
compendi immobiliari inseriti in programmi straordinari di ricostruzione
o in piani
attuativi, quando l’intervento privato sia subordinato alla preventiva
realizzazione di
opere pubbliche o di altri interventi propedeutici alla ricostruzione.
In questi casi il
termine resta sospeso fino all’approvazione della progettazione
esecutiva degli
interventi necessari.
Sono inoltre ricompresi gli edifici oggetto di delocalizzazione
obbligatoria per i quali
non sia stata ancora individuata l’area di ricostruzione per cause non
imputabili al
privato; gli immobili situati nelle zone rosse ai quali non sia
possibile accedere in
sicurezza per effettuare le attività propedeutiche alla progettazione; e
i casi in cui
sussistano comprovati e documentati impedimenti di natura amministrativa
o
giudiziaria, indipendenti dalla volontà del soggetto interessato.
«Con questa ordinanza tuteliamo i cittadini, evitando che situazioni non
dipendenti
dalla loro volontà possano tradursi in ulteriori disagi o, peggio,
compromettere il
diritto al contributo – dichiara il Commissario straordinario alla
Ricostruzione sisma 2016, Guido Castelli –. La ricostruzione è un
processo complesso e questa complessità
va riconosciuta e governata, non può ricadere sulle persone. Ci sono
casi in cui
procedere è materialmente impossibile: penso agli edifici nelle zone
rosse, alle
delocalizzazioni ancora da definire, agli impedimenti amministrativi o
giudiziari, così
come agli interventi privati che dipendono dalla preventiva
realizzazione di opere
pubbliche. Introduciamo quindi regole che tengono conto delle condizioni
reali dei
territori, salvaguardando i cittadini quando il mancato rispetto dei
termini deriva da
cause che non sono loro imputabili».
Per beneficiare della sospensione, entro il 30 novembre 2026 i soggetti
interessati
dovranno inviare via PEC all’Ufficio Speciale per la Ricostruzione
territorialmente
competente una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta
secondo il
modello predisposto dalla Struttura commissariale, che attesti il
perdurante interesse
all’ottenimento del contributo e la causa impeditiva al deposito del
contratto di
incarico al professionista.
La disciplina interviene anche nei casi in cui il contratto con il
professionista sia già
stato depositato ma la causa impeditiva ostacoli la successiva
presentazione della
documentazione progettuale: in queste situazioni il relativo termine
viene sospeso
fino alla cessazione dell’impedimento. Anche in questo caso è prevista
entro il 30
novembre la dichiarazione via PEC all’USR competente.
Gli Uffici Speciali per la Ricostruzione verificheranno le cause
impeditive dichiarate.
Se la verifica avrà esito negativo, l’interessato dovrà depositare il
contratto attraverso
la piattaforma Ge.Di.Si. entro 15 giorni dalla comunicazione dell’USR.
Quando invece
viene meno una causa impeditiva riconosciuta, il contratto con il
professionista dovrà
essere depositato su Ge.Di.Si. entro 30 giorni dalla sua cessazione.
indipendenti dalla
volontà degli interessati impediscono di procedere con la ricostruzione
privata. È una
delle principali novità introdotte dalla modifica all’Ordinanza 272 del
4 maggio 2026,
condivisa nella Cabina di coordinamento sisma. Il provvedimento proroga
inoltre dal
30 settembre al 30 novembre 2026 il termine per il deposito del
contratto di incarico
al professionista per tutti coloro che non abbiano ancora presentato la
domanda di
contributo.
La nuova disciplina concede più tempo ma soprattutto punta a evitare che
impedimenti sui quali i proprietari non possono intervenire possano
determinare
conseguenze pregiudizievoli sul diritto al contributo. La sospensione
riguarda
innanzitutto gli edifici privati, compresi edifici singoli, aggregati,
interventi unitari e
compendi immobiliari inseriti in programmi straordinari di ricostruzione
o in piani
attuativi, quando l’intervento privato sia subordinato alla preventiva
realizzazione di
opere pubbliche o di altri interventi propedeutici alla ricostruzione.
In questi casi il
termine resta sospeso fino all’approvazione della progettazione
esecutiva degli
interventi necessari.
Sono inoltre ricompresi gli edifici oggetto di delocalizzazione
obbligatoria per i quali
non sia stata ancora individuata l’area di ricostruzione per cause non
imputabili al
privato; gli immobili situati nelle zone rosse ai quali non sia
possibile accedere in
sicurezza per effettuare le attività propedeutiche alla progettazione; e
i casi in cui
sussistano comprovati e documentati impedimenti di natura amministrativa
o
giudiziaria, indipendenti dalla volontà del soggetto interessato.
«Con questa ordinanza tuteliamo i cittadini, evitando che situazioni non
dipendenti
dalla loro volontà possano tradursi in ulteriori disagi o, peggio,
compromettere il
diritto al contributo – dichiara il Commissario straordinario alla
Ricostruzione sisma 2016, Guido Castelli –. La ricostruzione è un
processo complesso e questa complessità
va riconosciuta e governata, non può ricadere sulle persone. Ci sono
casi in cui
procedere è materialmente impossibile: penso agli edifici nelle zone
rosse, alle
delocalizzazioni ancora da definire, agli impedimenti amministrativi o
giudiziari, così
come agli interventi privati che dipendono dalla preventiva
realizzazione di opere
pubbliche. Introduciamo quindi regole che tengono conto delle condizioni
reali dei
territori, salvaguardando i cittadini quando il mancato rispetto dei
termini deriva da
cause che non sono loro imputabili».
Per beneficiare della sospensione, entro il 30 novembre 2026 i soggetti
interessati
dovranno inviare via PEC all’Ufficio Speciale per la Ricostruzione
territorialmente
competente una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta
secondo il
modello predisposto dalla Struttura commissariale, che attesti il
perdurante interesse
all’ottenimento del contributo e la causa impeditiva al deposito del
contratto di
incarico al professionista.
La disciplina interviene anche nei casi in cui il contratto con il
professionista sia già
stato depositato ma la causa impeditiva ostacoli la successiva
presentazione della
documentazione progettuale: in queste situazioni il relativo termine
viene sospeso
fino alla cessazione dell’impedimento. Anche in questo caso è prevista
entro il 30
novembre la dichiarazione via PEC all’USR competente.
Gli Uffici Speciali per la Ricostruzione verificheranno le cause
impeditive dichiarate.
Se la verifica avrà esito negativo, l’interessato dovrà depositare il
contratto attraverso
la piattaforma Ge.Di.Si. entro 15 giorni dalla comunicazione dell’USR.
Quando invece
viene meno una causa impeditiva riconosciuta, il contratto con il
professionista dovrà
essere depositato su Ge.Di.Si. entro 30 giorni dalla sua cessazione.
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