Ricostruzione e Superbonus, il decreto è legge. Castelli "Fino al 2025 nessuna limitazione a cumulabilità dei contributi"

23 Febbraio 2024 - 17:28:03

Castelli: “Fino al 2025 nessuna limitazione alla cumulabilità dei
contributi, sconto in fattura e cessione
del credito”

ROMA 24 Feb – La normativa introdotta con il Decreto-legge n. 212/2023,
approvata il 29 dicembre,
relativa al Superbonus 110%, è stata ufficialmente convertita in legge,
con la recente approvazione in
Senato. La norma consente di proseguire, senza modifiche o limitazioni
di nessun tipo, con la cumulazione
del contributo sisma con il superbonus per la riparazione degli immobili
danneggiati da eventi sismici fino
al 31 dicembre 2025. Inoltre, la possibilità di continuare a beneficiare
dello sconto in fattura e della
cessione del credito di imposta rimane invariata per gli interventi di
ricostruzione post sisma sempre fino
al 31 dicembre 2025, oltre agli importi che eccedono i contributi
previsti per la ricostruzione. Difatti, l’art.
2 comma 1 della presente legge non riguarda e non inficia in alcun modo
gli interventi di ricostruzione e
riparazione post sisma del 2016.
L’obiettivo è quello di facilitare e accelerare i processi di
ricostruzione nei territori colpiti, beneficiando di
specifici vantaggi fiscali e di sostegno economico fino alla fine del
2025.
“Una notizia importante, che conferma l’impegno del Governo e del
Parlamento nel sostegno alla
ricostruzione. L’ennesima dimostrazione della sensibilità del Presidente
del Consiglio Giorgia Meloni che
ha ritenuto, nella riforma del Superbonus, di mantenere la misura in
modo specifico per i territori del
cratere 2016 in modo tale che si possa continuare a cumulare il
Superbonus con il contributo di
ricostruzione – dichiara il Commissario alla Riparazione e Ricostruzione
Sisma 2016 Guido Castelli. Non solo
si potranno continuare ad applicare le detrazioni fiscali, ma sarà
inalterata anche l’opzione dello sconto in
fattura e della cessione del credito d’imposta. In questi mesi abbiamo
fatto sì che la norma potesse essere
pienamente operativa, grazie ai Protocolli di intesa con gli istituti di
credito che hanno reso disponibile un
plafond di 1 miliardo di euro, e l’ottimizzazione delle linee guida in
collaborazione con l’Agenzia delle
Entrate”.
I contribuenti che hanno ottenuto dei vantaggi fiscali per lavori di
ristrutturazione iniziati dopo l’entrata
in vigore della norma, devono, entro un anno dal completamento di questi
lavori, stipulare una polizza
assicurativa che copra i danni causati da disastri naturali o
catastrofi. Indicazioni più dettagliate verranno
fornite in seguito attraverso un decreto del Ministro dell’Economia e
delle Finanze e del Ministro delle
Imprese e del Made in Italy.“Ma è importante – aggiunge il Commissario
Castelli – che si sia aperta una riflessione operativa che
riguarda il ruolo delle coperture assicurative a fronte delle catastrofi
naturali. Mutualizzare il rischio è la
modalità principale per affrontare la fragilità sismica (ma anche
idrogeologica) del nostro territorio. Il
ruolo che possono giocare le compagnie di assicurazione definiscono un
altro ambito di preziosa
collaborazione tra pubblico e privato. Una conferma di quanto le
attività di ricostruzione e rigenerazione
nel cratere del sisma 2016 (il più grande cantiere d’Europa) si pongano
come laboratorio e occasione di
sperimentazione di buone pratiche e di progettualità per il Paese. Anche
per questo abbiamo intenzione
di aprire un confronto con l’associazione delle compagnie assicurative,
ANIA”.
Le disposizioni si applicano anche agli immobili danneggiati da eventi
meteorologici avvenuti a partire dal
15 settembre 2022, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.