12 Marzo 2024 - 14:33:39
di Marco Giancarli
Gli elettori abruzzesi, con il voto del 10 marzo, hanno riconfermato Marco Marsilio alla presidenza della Regione Abruzzo. Ma ora quali sono le procedure per la costituzione del nuovo consiglio regionale?
Il primo passo è la proclamazione degli eletti. Dal giorno successivo alle votazioni è iniziata la fase di controllo e verifica, attuata dalla Corte d’Appello dell’Aquila, che certificherà il risultato delle elezioni e procederà nei prossimi giorni alla proclamazione ufficiale dei consiglieri regionali eletti.
Sarebbero 66 le schede contestate per le quali andrà verificata la validità e l’eventuale assegnazione corretta del voto.
Nelle elezioni regionali del 2019 il verbale di accertamento degli eletti, che chiude le operazioni dell’Ufficio Centrale Regionale, è stato trasmesso al Consiglio 13 giorni dopo la data del voto. In questo periodo di attesa vige la regola della “prorogatio”, prevista dalla Statuto e dalle legge elettorale regionale, che consente di prorogare i poteri del precedente Consiglio fino a quando non siano completate le operazioni di proclamazione degli eletti.
Una volta proclamati gli eletti, la prima seduta del Consiglio regionale si terrà tra il decimo e il ventesimo giorno dalla proclamazione dell’ultimo degli eletti, su convocazione del consigliere più anziano tra gli eletti stessi.
Durante la prima riunione dell’Assemblea Legislativa viene costituito l’Ufficio di Presidenza, formato da presidente, due vicepresidenti e due consiglieri segretari. Secondo il regolamento, “l’elezione del Presidente avviene a scrutinio segreto, a maggioranza dei due terzi dei componenti dell’Assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente per l’elezione la maggioranza assoluta dei componenti dell’Assemblea”.
Eletto il Presidente, il Consiglio procede all’elezione a scrutinio segreto dei due vice Presidenti e dei due Segretari con votazioni separate.
Altro paio di maniche per la costituzione della Giunta. Il Presidente della Giunta, entro 15 giorni dalla sua proclamazione, nomina gli assessori ed il vicepresidente dandone comunicazione al Consiglio.
Un assessore sui sei totali previsti per la composizione della Giunta, può essere scelto dal Presidente tra cittadini esterni al Consiglio che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di Consigliere regionale.
Inoltre, nel rispetto dell’art. 6 dello Statuto, nella formazione dell’organo giuntale va assicurato il rispetto della rappresentanza di genere. Ulteriore facoltà concessa al Presidente è quella della nomina di un sottosegretario alla presidenza della Giunta, indicato tra i componenti eletti dell’Assemblea Legislativa.