14 Maggio 2025 - 10:37:38

di Tommaso Cotellessa

Con una recente sentenza, il Tar del Lazio è intervenuto sul tema delle aree idonee e non idonee alla realizzazione di impianti industriali per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Il tribunale ha stabilito che, pur restando in capo alle Regioni il potere di pianificazione, il Ministero dell’Ambiente dovrà, entro 60 giorni, definire criteri generali che assicurino un’applicazione omogenea su scala nazionale delle direttive contenute nel decreto.

Nel 2024, infatti, il governo aveva attribuito alle Regioni la competenza in materia di pianificazione e programmazione per l’installazione di impianti come aerogeneratori e pannelli fotovoltaici. Tuttavia, non erano stati stabiliti criteri chiari e condivisi a cui le Regioni dovessero attenersi, generando confusione e disomogeneità.

Il Tar, pur riconoscendo l’autonomia pianificatoria delle Regioni, ha quindi imposto l’obbligo per lo Stato di colmare questo vuoto normativo, fornendo un quadro di riferimento valido per l’intero territorio nazionale. Questa decisione comporterà inevitabilmente una revisione delle normative regionali già in vigore, tra cui quella dell’Abruzzo.

A sottolineare l’impatto della sentenza sul territorio abruzzese è il Forum H2O, che ha analizzato il provvedimento giudiziario evidenziando criticità e aspetti condivisibili.

Secondo il Forum, i giudici hanno offerto una definizione ambigua delle aree non idonee, ritenendole “incompatibili ma non vietate” per la realizzazione degli impianti. In sostanza, è possibile proporre progetti anche in queste aree, consapevoli però dell’elevata probabilità che vengano respinti.

«A questo punto — scrivono gli esponenti del Forum — vacilla anche il senso della lingua italiana. Dovremmo aspettarci qualche progetto fotovoltaico a Campo Imperatore o eolico alla Camosciara, nel cuore dei parchi nazionali

Ci sono però due aspetti della sentenza che, secondo il Forum H2O, danno ragione alle osservazioni da loro presentate — ma non recepite — alla legge regionale abruzzese.

Il primo riguarda i siti Natura 2000 e le aree protette: i giudici hanno sottolineato che il decreto impugnato non prevede criteri specifici per la valutazione delle diverse tipologie di impianti in relazione alla fonte rinnovabile utilizzata, alla loro dimensione, alla concentrazione di impianti in un’area o all’interazione con altri progetti. Manca inoltre un’adeguata considerazione di territori particolarmente sensibili, come appunto le aree protette, quelle interessate da dissesto idrogeologico o soggette a rischio.

Il secondo punto riguarda i vincoli paesaggistici: il TAR ha respinto il ricorso delle aziende che contestavano la legittimità di includere tra le aree non idonee quelle tutelate per il valore paesaggistico e per la presenza di centri storici di particolare pregio. Si tratta dei noti punti c) e d) del Codice dei Beni Culturali, che la Regione Abruzzo non aveva incluso nella sua normativa.

In ogni caso, salvo ulteriori sviluppi presso il Consiglio di Stato, il legislatore regionale dovrà adeguarsi ai criteri che il governo sarà ora chiamato ad adottare, armonizzando la normativa regionale con le nuove disposizioni statali.