11 Marzo 2025 - 17:29:08
di Tommaso Cotellessa
La tragedia dell’hotel Rigopiano, in cui nel 2017persero la vita 29 persone, poteva e doveva essere evitata.
Questo è quanto affermato dalla Corte di Cassazione nelle motivazioni della sentenza dello scorso 3 dicembre, in cui sono state parzialmente accolte le richieste della procura generale, disponendo un appello bis per dieci imputati.
Secondo la Suprema Corte, la prevenzione rappresentava la “regina” della tutela dell’incolumità individuale e collettiva e, in questo caso, si sarebbe dovuta attuare molto prima del verificarsi della valanga.
«L’identificazione di Rigopiano come sito valanghivo – dicono gli ermellini – avrebbe dovuto attuarsi non a disastro naturalistico inverato” né “nel corso” e “nemmeno nell’imminenza della sua verificazione» Avrebbe invece «dovuto procedere di molto l’evento» poiché «tale classificazione avrebbe comportato il divieto di accedervi oppure di utilizzare le strutture in esso presenti ovvero ne avrebbe imposto un uso disciplinato (limitato, per esempio, alle stagioni non invernali)».
Dunque se il sito fosse stato classificato correttamente sarebbero state adottate misure restrittive per evitare l’utilizzo della struttura in periodi a rischio.
La Corte si pone poi una domanda chiave: «Era possibile giungere a questa conclusione?». La risposta è netta e inequivocabile: «Tale conclusione era possibile e anche dovuta».
All’interno della sentenza, inoltre, viene chiarito che se la strada che conduceva all’albergo «fosse stata liberata dalla neve» la mattina del 18 gennaio, quando gli ospiti dell’hotel «tentarono invano di abbandonare l’albergo, gli eventi morte e lesioni non si sarebbero verificati».
In tal senso i supremi giudici sottolineano che la disponibilità di mezzi spazzaneve «avrebbe dovuto essere monitorata», in quanto «l’assicurazione della viabilità delle strade quindi la tutela dell’incolumità delle persone, non può che passere attraverso la pronta a disponibilità degli strumenti a ciò necessari».
Passaggio cruciale della sentenza della Cassazione su Rigopiano per quanto riguarda la mancata realizzazione della Carta Valanghe.
La Corte infatti spiega che «senza la Carta valanghe non si poterono attivare i meccanismi volti a neutralizzare o ridurre il rischio. La mancata redazione della Carta incise – insiste la Corte – quindi, precludendola, sull’attuazione e poi sull’attivazione dei successivi meccanismi di previsione e prevenzione del rischio, dal momento che bloccò la catena della protezione proprie nei suoi passaggi più significativi». Questa omissione ha avuto una ancor più grave conseguenza, visto che «ove la Carta Valanghe fosse stata redatta, sarebbe stata compilata e divulgata anche la successiva Carta dei rischi locali delle valanghe, il che implica che non sarebbero stati concessi permessi a ristrutturare albergo parente si creando un centro congressi a una spa, tra il 2006 e il 2007, o che si sarebbero comunque introdotto in misure volte a scongiurare il rischio, come il divieto di utilizzazione della struttura nei mesi invernali, che sono quelli interessati dal pericolo valanghe».
E in questo caso, dice la Cassazione l’area di Rigopiano sarebbe stata ricompresa tra quelle a rischio.