11 Agosto 2026 - 16:22:22

di Redazione

Sono state depositata le motivazioni della sentenza del processo d’appello bis relativo alla tragedia dell’hotel Rigopiano di Farindola (Pescara), travolto e distrutto da una valanga il 18 gennaio 2017, dove morirono 29 persone.

La Corte d’Appello di Perugia, lo scorso 11 febbraio, aveva condannato a due anni gli ex dirigenti regionali Carlo Visca, Pierluigi Caputi e Vincenzo Antenucci (nel frattempo deceduto il 2 luglio). Assolti, invece, l’ex sindaco di Farindola, Ilario Lacchetta, l’ex tecnico comunale Colangeli e i tre dirigenti regionali Giovani, Belmaggio e Primavera.

Due prescrizioni per gli ex dirigenti della Provincia Di Blasio e D’Incecco. Nelle circa cento pagine vengono spiegate in modo dettagliato le motivazioni che hanno portato alle condanne e alle assoluzioni. Citati, tra l’altro, disastri naturali come quello di Sarno, l’alluvione di Genova, l’alluvione di Messina e il terremoto dell’Aquila.

«La tragedia di Rigopiano non è stata un’imprevedibile fatalità naturale, ma il risultato di una catena di omissioni, negligenze e sottovalutazioni del rischio», afferma l’avvocata Wania Della Vigna, legale di parte civile, commentando le motivazioni della sentenza della Corte d’Appello di Perugia. Il riferimento è soprattutto alla mancata redazione della Carta di localizzazione del pericolo valanghe (Clpv). Nelle motivazioni la Corte rileva che senza la Clpv non potevano essere attivati i successivi meccanismi di prevenzione e protezione del rischio valanghe.

«L’assenza della Carta di localizzazione probabile delle valanghe (Clpv) si pone come antecedente causale certo delle conseguenze disastrose della valanga del 18 gennaio 2017, non già per aver cagionato il distacco della valanga (che resta un evento naturale non imputabile di per sé ad alcuno) ma per aver precluso – anche agli altri soggetti istituzionali aventi poteri di intervento in materia di Protezione Civile – ogni possibilità di impedire che il distacco e lo scorrimento della imponente massa nevosa sul versante declive della montagna andasse a provocare la distruzione della struttura alberghiera e la morte di molti di coloro che in quel momento si trovavano all’interno della stessa», si legge in particolare in un passaggio delle motivazioni della sentenza d’appello bis del processo Rigopiano.

«Nell’ambito della Protezione Civile – si legge ancora – la Suprema Corte, per non incorrere nell’equivoco che aveva viziato il ragionamento della Corte di Appello di L’Aquila, ha ritenuto utile innanzi tutto differenziare i concetti di “pericolo” e di “rischio”, che non possono essere considerati interscambiabili. Il “pericolo” si riferisce all’evento naturale in sé, mentre il “rischio” è il riverbero che il pericolo è suscettibile di avere su persone e cose. Il pericolo mantiene quindi una prevalente dimensione naturalistica, mentre il rischio è connesso a decisioni umane ed è pertanto tendenzialmente contenibile».

«È stata finalmente riconosciuta la sussistenza delle responsabilità e delle posizioni di garanzia» sottolinea Della Vigna. Secondo l’avvocato, la mancata attuazione della Clpv e la gestione inadeguata dell’emergenza e della viabilità avrebbero privato le vittime di una misura di salvaguardia decisiva.

Un passaggio che, nella lettura della parte civile, rafforza il quadro delle responsabilità emerso dal giudizio. Per Della Vigna, la decisione «restituisce dignità alla memoria delle 29 vittime e verità ai familiari» e rappresenta anche un monito sul tema della prevenzione e della sicurezza del territorio.

A proposito dei rappresentanti della Provincia di Pescara, per i quali è stata dichiarata la prescrizione, si legge: «È il mancato preventivo monitoraggio della disponibilità di mezzi adeguati ad assicurare la viabilità della SP8 in periodo invernale, in cui l’ingombro creato dalla neve costituiva un’evenienza tutt’altro che improbabile, che costituisce, per gli imputati del <>, la cautela violata, fondante la tipicità oggettiva colposa per i delitti di omicidio e lesioni». È quanto si legge in un passaggio delle motivazioni della sentenza d’appello bis del processo Rigopiano, a proposito dei rappresentanti della Provincia di Pescara, per i quali è stata dichiarata la prescrizione.

«Risulta dimostrato in atti – si legge nelle motivazioni – che al tratto Mirri-Rigopiano della SP8 era stata assegnata dalla Provincia una turbina Unimog» che però «era fuori uso almeno dal 6 gennaio. In un periodo dell’anno in cui sono assai probabili, nelle zone montane, precipitazioni nevose intense, i responsabili della viabilità provinciale non si erano resi conto della gravità di tale inconveniente, e non avevano tenuto conto dei tempi necessari per la riparazione (almeno 20/30 giorni, come subito rappresentato presso l’officina ove il mezzo era stato ricoverato), che di per sé avrebbero consigliato di predisporre tutti gli strumenti disponibili per sostituire tempestivamente il mezzo in questione».

«L’avaria – si legge ancora – si era verificata quando la stagione era ancora pienamente invernale e le nevicate, anche intense, senz’altro probabili in territori montani come quello di interesse. Altresì probabile, in un siffatto contesto, era da considerare il distacco di slavine, ancorché di dimensioni ben più modeste di quella originatasi il 18 gennaio».