13 Luglio 2024 - 09:41:32

di Redazione

Si è parlato delle problematiche connesse al contenzioso giudiziario in materia di invalidità civile nell’incontro di lavoro che si è svolto ieri, 10 luglio, all’Aquila, presso la Direzione regionale INPS Abruzzo.

Al predetto workshop, voluto dal direttore regionale INPS Abruzzo Luciano Busacca, hanno partecipato, oltre ai legali (avv. Emanuela Capannolo, Coordinatore legale regionale), i medici (d.ssa Paola Giallonardo, Coordinatore regionale dei Centri medici legali) e i funzionari preposti della Regione Abruzzo, anche l’avvocato Cristiana Vivian e il dott. Andrea Comiotto, rispettivamente coordinatore Legale e funzionario del Coordinamento metropolitano legale di Milano.

Nel corso dei lavori sono stati approfonditi vari aspetti legali ed amministrativi concernenti le predette problematiche, ma sono stati sostanzialmente tre gli argomenti su cui si è incentrata la discussione.

Il primo ha riguardato l’applicazione reale e non solo formale del principio del contraddittorio tra le parti, quale indiscusso valore fondamentale della nostra cultura e civiltà giuridica nonché come strumento principe per addivenire al “giusto accertamento” sulla base del quale riconoscere, nella materia in parola, le tutele assistenziali e/o previdenziali approntate dal nostro Ordinamento per i cittadini che si trovano nelle condizioni di bisogno previste dalle norme vigenti. Nel corso dei lavori, con le opportune argomentazioni giuridiche, è stato ribadito che è compito dei Soggetti Terzi (il giudice e, conseguentemente, il suo ausiliario, cioè il Consulente tecnico d’ufficio- ctu) cercare di rimuovere ogni possibile ostacolo oggettivo allo svolgimento, formale e sostanziale, del contraddittorio perché è proprio l’ascolto effettivo delle opposte ragioni delle parti che caratterizza la posizione di terzietà. L’attuale prassi di convocare l’Istituto, alle visite peritali dei predetti CTU, in orari fuori da quello di servizio e negli studi privati dei singoli Ctu, spesso lontani decine e decine di chilometri, impedisce, di fatto la presenza dell’Istituto a dette visite peritali e dunque la possibilità che sia rappresentato nel corso di quelle visite l’interesse pubblico di cui l’Istituto è portatore ex lege.

L’Inps Abruzzo ha posto da tempo all’attenzione di tutti i Tribunali abruzzesi, la problematica relativa alla “piena attuazione” del principio del contraddittorio tra le parti, da instaurarsi nelle viste mediche di accertamento sanitario rimesse, appunto, ai CTU. Solo il Tribunale di Chieti ha dato una concreta e fattiva risposta al riguardo con la sottoscrizione di un apposito Protocollo d’intesa.

Il secondo aspetto è relativo alle potenziali situazioni di conflitto d’interesse, ogni qual volta un Consulente tecnico d’ufficio (CTU), nominato dal giudice, assuma la doppia veste – a giorni o a settimane alterne – di CTU e CTP (Consulente Tecnico di Parte) ; e ciò, più precisamente, ogni qual volta venga in rilievo che il CTU incaricato debba espletare la propria delicata funzione in procedimenti che riguardino soggetti privati ricorrenti che siano stati patrocinati, all’atto di presentazione dell’istanza di invalidità civile, dal medesimo Patronato con il quale il CTU abbia o abbia avuto rapporti di consulenza sulla materia in argomento oppure che lo stesso abbia svolto o svolge ancora le funzioni pubbliche di componente della Commissione ASL di accertamento dell’invalidità. Al riguardo, si è espresso il comune avviso, nel corso dei lavori, che l’eventuale esercizio da parte di uno stesso professionista delle suddette diverse funzioni, oltre ad essere eticamente inopportuno, sia anche censurabile sotto il profilo giuridico dell’esigenza che in ogni procedimento vi sia assenza di conflitti di interessi, anche solo potenziali.

Il terzo aspetto ha riguardato le modalità di valutazione del cd “aggravamento” della patologia rappresentata all’atto della domanda di riconoscimento dell’invalidità e più precisamente della valutazione della documentazione sanitaria aggiuntiva che rileva, in corso di causa, nuove e sopraggiunte patologie fisiche/psichiche; al riguardo, si è chiarito che, di certo,  sono accertabili in sede di visita peritale da parte CTU le patologie che costituiscono un aggravamento o peggioramento del quadro clinico già presente al momento della domanda mentre qualche dubbio è stato rilevato a fronte di patologie che costituiscono un quid novi rispetto al quadro clinico iniziale.

In particolare, è stato rilevato il dubbio che in sede peritale (cioè da parte del CTU, che è soggetto privato, terzo ed estraneo alle funzioni ordinarie di accertamento affidate alle ASL e all’Inps) possa esser accertata una nuova e diversa patologia senza che gli organi preposti delle predette Amministrazioni, a cui è demandato ex lege l’interesse pubblico dell’accertamento dell’invalidità, abbiano mai conosciuto detta nuova patologia. In tale caso, qualcuno ha sostenuto la inammissibilità della predetta documentazione sanitaria aggiuntiva (quella che comporta un quid novi del quadro clinico patologico) e la necessità che sulla nuova e diversa patologia (che non può configurarsi come “aggravamento” della precedente) si pronuncino le Autorità amministrative ordinarie e non il CTU che agisce solo, come incaricato di un pubblico servizio,  in sede di contenzioso per l’accertamento del complesso invalidante iniziale.

Non è mancato tuttavia chi ha sostenuto anche la diversa tesi che nell'”aggravamento” possano esser ricomprese l’insieme delle patologie presentate dal richiedente, cioè sia quelle legati alla patologia della prima domanda che le altre, di diversa natura, insorte successivamente, con la conseguenza che a decidere su queste ultime sia, di fatto, un soggetto privato, incaricato di pubbliche funzioni.

 “Il momento di confronto sulle diverse problematiche in materia di contenzioso di invalidità civile – dichiara il direttore regionale INPS Luciano Busacca – è stato importante sia sotto il profilo dell’approfondimento tecnico e della crescita professionale degli operatori che come occasione di poter fare rete, per analisi e best prectices, con l’area legale del Coordinamento metropolitano di Milano. In questo Workshop sono emersi poi anche altri rilevanti aspetti quale quello della necessità di evidenziare, come si è già iniziato a fare, nelle sedi opportune l’esigenza di comportamenti etici e giuridicamente qualificabili come connessi a possibili conflitti d’interesse, anche solo potenziali, di alcuni soggetti investiti di funzioni pubbliche sulla materia”.