20 Novembre 2023 - 16:51:49
di Martina Colabianchi
Il Tar del Lazio, con una sentenza con la quale ha respinto il ricorso proposto dal Comune di Chieti, ha confermato il Decreto con il quale il Ministero dell’Ambiente, a inizio aprile scorso, ha espresso il giudizio positivo sulla compatibilità ambientale del progetto per la velocizzazione della linea ferroviaria Roma-Pescara, in particolare del raddoppio della tratta Interporto d’Abruzzo-Manoppello.
Con le prime censure l’Amministrazione ricorrente lamentava la violazione di varie norme sulla valutazione degli effetti negativi dell’opera pubblica sull’ambiente (omissione della VAS
e della VINCA) e dei princìpi fondamentali in materia (principio del DNSH e principio di precauzione).
Il Tar, premettendo come il progetto in questione sia stato inserito “fra le opere pubbliche aventi valore strategico e preordinate alla realizzazione della mobilità sostenibile, obiettivo quest’ultimo fatto proprio dal PNRR“, ha ritenuto che proprio questa cosa ha portato a ritenere che “tutte le relative valutazioni pianificatorie e programmatiche ‘a monte’ sulla localizzazione degli interventi, sul loro carattere strategico nonché sull’analisi costi-benefici, sono state compiute una volta per tutte in sede legislativa, con conseguente non censurabilità della scelta amministrativa di non aver prescelto la c.d. opzione zero, in quanto quest’ultima avrebbe richiesto la disapplicazione del dato legislativo“.
Quanto alla VINCA (Valutazione di Incidenza), “l’aspetto in discorso è stato oggetto di adeguata ponderazione da parte della RFI, come si evince dalla numerosa e concludente documentazione trasmessa all’Amministrazione nell’ambito del procedimento di VIA”. In più, nella relazione prodotta dalla RFI “è stata compiuta una disamina puntuale dei vincoli riportati in ognuno dei provvedimenti normativi in tema di DNSH ed è verificato il relativo soddisfacimento in modo compatibile col livello progettuale di fattibilità tecnico-economica“.
È stata poi ritenuta infondata la censura relativa all’assenza delle valutazioni sulle emissioni inquinanti e
climalteranti in fase di esercizio, non persuasivo il motivo di ricorso con il quale il Comune lamentava che il frazionamento dell’opera pubblica in più lotti avrebbe comportato l’omessa valutazione del suo impatto ambientale complessivo, e infondata il tema del mancato corredo della Valutazione di impatto sanitario (VIS).