03 Gennaio 2024 - 16:03:54
di Redazione
Giunge a conclusione, dopo 20 anni, il contenzioso che vede da un lato il Comune dell’Aquila e dall’altro il curatore del fallimento Irti Lavori spa che si occupò nel 1987 della realizzazione del megaparcheggio di Collemaggio in Ati con con la Alosa SpA ed alla cooperativa Gran Sasso a R.L.
La vicenda riguarda 10 milioni di euro circa che la Irti lavori spa reclamava dall’amministrazione “per riserve relative a maggiori oneri per il prolungamento della durata dei lavori, risarcimento del danno relativo ai maggiori oneri finanziari sopportati dalla concessionaria a causa dell’inadempimento del Comune in ordine alla prestazione di una garanzia fino all’importo in 9 miliardi 585 milioni di lire”.
Con la delibera 643 del 21/12/2023 la Giunta ha definito in forma concordata le pendenze tra il Comune e la Spa Irti Lavori fallita, con l’autorizzazione al prelievo dal “fondo rischi e contenzioso” di 1.935.000,00 euro e di destinarli al capitolo di uscita “Passività pregresse, debiti fuori bilancio, cofinanziamento/ anticipazioni e spese non rendicontabili su trasferimenti e finanziamenti esterni” del bilancio di previsione 2023/2025″. Nella delibera si autorizza la transazione tra il Comune e la curatela del fallimento della Spa Irti Lavori e si dà atto che, “a seguito del presente prelievo, si garantisce il permanere degli equilibri complessivi di bilancio per il triennio 2023/2025“.
Nella delibera si ripercorrono anni di battaglie legali, da quando nel 1987 la Irti in Ati con la Alosa SpA ed alla cooperativa Gran Sasso a R.L., aveva ricevuto dal Comune la concessione per la costruzione di parcheggi pubblici sotterranei e di sottopassaggi di collegamento in località Vallone di Collemaggio.
“I lavori erano stati ultimati il 19 luglio 1996 e nello stato finale e, successivamente, in sede di collaudo, avvenuto l’otto aprile 2003, erano state apposte riserve relative a maggiori oneri per il prolungamento della durata dei lavori; risarcimento del danno relativo ai maggiori oneri finanziari sopportati dalla concessionaria a causa dell’inadempimento del Comune in ordine alla prestazione di una garanzia fino all’importo di lire 9 miliardi 585 milioni; decurtazioni dei contributi per aver utilizzato la concessionaria vetri privi di certificazione di qualità ed una pavimentazione stradale scadente; contestazione della congruità della somma riconosciuta dal Comune a titolo di revisione prezzi, per effetto delle variazioni di prezzo intercorse tra il momento dell’aggiudicazione (1° settembre 1986) è quello di ultimazione dell’esecuzione delle opere (19 luglio 1996); ritardi nella ultimazione delle operazioni di collaudo, conclusesi l’8 aprile 2003, quasi sei anni dopo l’ultimazione delle opere, con conseguente danno da ritardo”.
La Irti lamentava inoltre che il Comune “non avesse pagato alle scadenze convenute il corrispettivo per l’esecuzione dei lavori di cui al terzo stralcio, nonostante la convenzione prevedesse pagamenti per stati di avanzamento mensili”.
Per tutto questo la Irti aveva chiesto al Comune il pagamento della somma di 11.100.424,68 euro. Il Tribunale ordinario, con sentenza numero 823/2015, aveva accolto parzialmente le domande della curatela fallimentare, condannando il Comune al pagamento “degli importi relativi ai maggiori oneri per il prolungamento della durata dei lavori e al risarcimento del danno relativo ai maggiori oneri finanziari sopportati dalla concessionaria a causa dell’inadempimento del Comune in ordine alla prestazione di una garanzia fino all’importo di lire 9 miliardi 585 milioni, oltre agli interessi e al pagamento del risarcimento a causa del ritardato pagamento. Per effetto della sentenza il Comune avrebbe dovuto corrispondere, quindi alla Irti il il 41% del complessivo importo di € 5.531.764,73 per le riserve riconosciute, oltre rivalutazione monetaria ed interessi compensativi sulle somme liquidate per la prima e seconda riserva, oltre che il 41% del complessivo importo di € 1.434.490,90 a titolo di ritardato pagamento degli acconti mensili”.
La Corte d’Appello dell’Aquila, con sentenza numero 756/2019, aveva accolto parzialmente l’impugnazione da parte del Comune, dichiarando inammissibile la domanda di revisione prezzi formulata dal fallimento della S.p.A. Irti Costruzioni, escludeva inoltre la condanna del Comune al pagamento della prima riserva. Confermava per il resto e compensava per intero le spese del giudizio.
Il Comune è ricorso quindi alla Corte di Cassazione e la Suprema Corte, con ordinanza
numero 26151 dell’8 settembre 2023, ha accolto due dei motivi di ricorso rinviando quindi alla
Corte d’Appello dell’Aquila per il nuovo giudizio.
Successivamente alla pronuncia della Corte di Cassazione, le parti hanno cercato un accordo per la definizione delle pendenze e la Curatela ha proposto di concordare per una definizione della lite per l’importo di 1.935.000 euro con integrale compensazione delle spese di lite.
“Le parti – conclude la delibera – si danno reciprocamente atto che l’importo suddetto viene pagato e ricevuto a titolo di completa e definitiva tacitazione di qualsivoglia pendenza relativa o comunque connessa al contratto di concessione per cui è causa, con effetto di definizione tombale”.