06 Settembre 2024 - 17:30:24

di Martina Colabianchi

La sezione quarta del Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato dal Comune di Sulmona contro l’autorizzazione unica rilasciata per la costruzione e l’esercizio del metanodotto Sulmona-Foligno, approvato dal ministero dell’Ambiente e della sicurezza il 29 novembre 2022.

I giudici hanno condannato il Comune di Sulmona alla rifusione, in favore della società Snam Rete Gas s.p.a, delle spese di giudizio per un totale di ottomila euro.

Il Comune ovidiano, che si era affidato all’avvocato Paolo Colasante, aveva impugnato la sentenza del Tar dello scorso gennaio, ritenendo di “non condividere l’assunto secondo cui l’autorizzazione del metanodotto costituisca già cosa giudicata nell’ambito dei giudizi che hanno interessato la centrale di compressione gas di Sulmona, trattandosi di opere distinte“.

In ragione dei principi di diritto richiamati, risulta corretta la sentenza di primo grado che ha dichiarato l’avvenuta formazione del giudicato sulla statuizione di non applicabilità del termine di efficacia quinquennale previsto dalla disciplina richiamata al decreto di V.i.a. n. 70 del 7 marzo 2011“, si legge in un passaggio della sentenza del Consiglio di Stato che ha accolto le tesi della Snam e ha respinto tutte le osservazioni avanzate dal Comune di Sulmona.

Proprio pochi giorni fa sono partite le prime opere di cantiere per la realizzazione della centrale di compressione del gas naturale a servizio del gasdotto “Rete Adriatica”, nonostante le numerose proteste di comitati e associazioni ambientaliste che definiscono il progetto anacronistico e dannoso per il territorio, anche in virtù degli ultimi ritrovamenti archeologici nell’area di Case Pente.