10 Agosto 2024 - 16:08:55
di Angelo Liberatore
La giustizia amministrativa dà un nuovo stop al Comune dell’Aquila riguardo le procedure di conferimento, da parte dell’Ente, dell’incarico di Comandante della Polizia Municipale.
Con una sentenza pubblicata lo scorso 31 luglio, infatti, la Quinta sezione del Consiglio di Stato ha rigettato il ricorso che era stato presentato dal Comune dell’Aquila contro il pronunciamento del TAR Abruzzo numero 532/2023.
Il Tribunale Amministrativo Regionale era stato chiamato in causa (dando torto all’operato dell’Ente civico) dopo che il Comune dell’Aquila aveva affidato l’incarico di Comandante della Polizia Municipale al dirigente Tiziano Amorosi, non direttamente appartenente al corpo.
Ed il Consiglio di Stato, ora, ha confermato la non correttezza e l’illegittimità dell’iter procedurale seguito dal Comune dell’Aquila.
I giudici del secondo grado amministrativo, ancora una volta (è infatti il secondo ricorso che si sono trovati a trattare sulla situazione della nomina del Comandante della Polizia Municipale aquilana) hanno ribadito come “eventuali vacanze ed assenze del comandante del corpo possono essere superate solo mediante applicazione dell’articolo 5 della legge regionale 42 del 2013”.
E la norma abruzzese recita: “Il ruolo di Comandante può essere attribuito solo a personale inquadrato nei ruoli della polizia locale. La funzione di Comandante è incompatibile con lo svolgimento di altre funzioni o incarichi all’interno dell’ente di appartenenza“.
Questa fattispecie normativa – ha chiarito il Consiglio di Stato – si applica anche agli incarichi ad interim per la direzione della polizia locale, che è scritto in sentenza, “possono essere conferiti solo a personale del medesimo organismo e non anche a personale amministrativo o comunque di altri settori della amministrazione comunale, pena lo stravolgimento di alcuni principi tra cui quello per cui vi sarebbe commistione tra controllante e controllato”.
Di seguito è possibile scaricare il file della sentenza.